L’INPS con avviso del 27 Marzo 2020 ha comunicato che le domande per usufruire dell'”indennità 600 euro” potranno essere presentate online a partire dal 1° aprile 2020, accedendo alla propria area riservata del sito INPS con UNA delle seguenti modalità:

  • SPID di secondo livello o superiore;
  • PIN dispositivo (INPS);
  • Carta di Identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Lo SPID si può ottenere:

  1. tramite richiesta autonoma https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
  2. oppure puoi rivolgerti a terze parti, come provider, professionisti o comitati (come ad esempio il Comitato ASI Toscana)

Il PIN SEMPLIFICATO dell’INPS si può ottenere:

Attenzione: quando andrai a fare la richiesta del PIN potrebbero essere necessari i seguenti allegati:

  • Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
  • Copia fotostatica del codice fiscale;
  • Le coordinate bancarie o postali del beneficiario per l’accreditamento dell’importo.

Ad oggi le modalità operative della richiesta di indennità sono sconosciute, tuttavia non appena saranno rese note, provvederemo a pubblicare un nuovo aggiornamento.

Per completezza riepiloghiamo tutti i soggetti beneficiari, evidenziando le voci di interesse per il settore sportivo:

  • impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
  • socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
  • socio iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) di società di capitali, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
  • libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza (ISTRUTTORE CON PARTITA IVA);
  • amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
  • collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
  • collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • dipendenti del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 01 Gennaio 2019 al 17 Marzo 2020 e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo 2020;
  • operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiamo almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con reddito non superiore da € 50.000 (2019) e non siano titolari rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo 2020

Per concludere facciamo presente che questa procedura NON RIGUARDA i soggetti che percepiscono i cosiddetti “compensi sportivi” ossia:

  • i Co.Co.Co. (collaborazione coordinata e continuativa) di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
  • gli istruttori che non hanno Partita IVA.

Per questi soggetti, la procedura è rimandata al portale “Sport e Salute” e si attendono chiarimenti dal Ministero

|Articolo a cura dei Professionisti ASI Fitness|

Per eventuali richieste di chiarimento compila i campi qui sotto:

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